Casarile, 24 settembre 2020
Oggetto: NOVITA’ IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI
Il 3 settembre è stato approvato il Decreto Legislativo n° 116, che recepisce le Direttive Europee 2018/851 e 2018/852 su rifiuti e imballaggi, le quali modificano la parte IV del c.d. Codice Ambientale e i relativi obblighi dei produttori e gestori di rifiuti.
La norma è in vigore dal prossimo 26 settembre
Responsabilità estesa del produttore
La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” e si traduce in nuove misure per “incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità”.
Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia.
Definizioni
Viene introdotta una nuova definizione di rifiuti urbani:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L -quinquies
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
In base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.
Inoltre, l’art 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
L’articolo 238 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
Si precisa che tali disposizioni, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 116/2020 (Disposizioni finali), entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.
Sottoprodotti ed End of Waste
Viene integrato l’articolo 184-bis precisando che le misure adottabili per stabilire i criteri da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano da considerarsi sottoprodotti, dovranno garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.
Per quanto riguarda la “Cessazione della qualifica di rifiuto”, all’articolo 184 ter, viene stabilito che la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (REACH e CLP).
Esclusioni
Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni prevista dall’articolo 185, pertanto a partire dal 26 settembre p.v., dovranno essere gestiti come rifiuti.
Deposito temporaneo
Il deposito temporaneo definito come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta”, trova la propria disciplina in un articolo dedicato (185 bis)
Sono confermate le norme tecniche previgenti, ma attenzione alle seguenti novità.
Il deposito temporaneo prima della raccolta, senza la necessità di alcun tipo di autorizzazione potrà essere effettuato:
“b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti”.
Responsabilità del produttore
Nel caso di conferimento di rifiuti a impianti di smaltimento intermedio autorizzati alle operazioni D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. (Disposizione applicabile dal 26/09 p.v.)
Sistema di tracciabilità dei rifiuti
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", istituito ai sensi dell'articolo 6 del Dl 135/2018 (a decorrere dal 13 febbraio 2019) e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Le modalità di organizzazione e funzionamento e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene tuttavia demandata a successivi decreti ministeriali che dovranno garantire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti. Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
Mud
Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla comunicazione, tuttavia si ampliano le informazioni che devono essere comunicate: ....le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all’esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.
Registro “cronologico” di carico e scarico
I soggetti obbligati, di fatto immutati, devono indicare sul registro per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.
Sono chiarite le tempistiche per le annotazioni:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Sono esonerati dall’obbligo di tenuta gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma8 (cat. 2 bis albo), nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (allineandosi con il Mud).
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01(Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.
Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189 (MUD)
I tempi di conservazione del registro scendono a tre anni, ad eccezione dei registri relativi alle discariche che continuano ad essere conservati a tempo indeterminato.
I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188 -bis, quando sarà operativo.
Formulario di Identificazione
Fino all’emanazione del decreto che istituirà i modelli digitali di FIR, la disciplina è dettata dal D. M. 145/1998 e dalle attuali disposizioni in merito a numerazione e vidimazione.
Si conferma che la IV copia del FIR può essere trasmessa al produttore per pec, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta successivamente al produttore.
Le copie dovranno essere conservate per tre anni.
Sono esclusi dall’obbligo del FIR:
il trasporto di rifiuti effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico,
il trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta comunali, effettuato dal produttore iniziale degli stessi,
il trasporto di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura….. omissis
il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.
Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, ad eccezione delle difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.
Microraccolta
La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore;
nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
Stazionamenti di veicoli e soste tecniche
Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
Assistenza sanitaria domiciliare
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212.
Manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Relativamente a tale semplificazione sarà necessario capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”.
Inoltre si segnala che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto.
Attenzione! Tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Manutenzione delle infrastrutture
Per le attività di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Trasporto Intermodale
Viene introdotto un regime apposito per il deposito nell'ambito del trasporto intermodale.
Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio, a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito.
Qualora i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall’inizio dell’attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all’autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e delucidazione maurizio.abbate@lm3.it